Art. 23.

      1. All'articolo 32 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

              a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero  1), del codice penale;

              b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di tre anni, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere d) e f), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettera e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero  1), del codice penale;

 

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              c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere c), d) e f), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero  1), del codice penale;

              d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento di autorizzazione per un periodo di un mese, nel caso previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera i); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi»;

          b) al comma 3, le parole: «lettere a), b), c), d), e) ed i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), d), e) e f)»;

          c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.